ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE
L’Associazione Culturale Sardi in Toscana, costituita il 12 novembre 1982 con Atto notarile n.11362, racc. 4912, procede alla modifica del proprio statuto a norma dell’articolo n° 18 della Costituzione Italiana, degli articoli del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” – CTS) e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di emigrazione e di associazionismo senza scopo di lucro.
Assume la denominazione di ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDI IN TOSCANA – APS (Associazione di promozione sociale), denominata con l’acronimo “ACSIT APS” o più semplicemente “Associazione”, con sede sociale e legale in Firenze, Piazza S. Croce 19.
L’Associazione ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo della comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2 – SCOPI, FINALITA’ E AZIONI DELL’ACSIT APS
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, garantendo una gestione democratica e mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale tra quelle previste nell’art.5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi della legge 14 agosto 1991n. 28 e succ. mod.;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Tali attività sono perseguite dall’Associazione nell’ambito dei seguenti scopi sociali:
- salvaguardare e valorizzare l’identità culturale dei sardi;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei patrimoni culturali, storici, artistici, ambientali e folclorici della Sardegna;
- promuovere la conoscenza e il consumo delle produzioni agricole, artigianali e industriali, nonché delle risorse turistiche della Sardegna;
- svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale – con iniziative miranti all’affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi – dei Sardi e della Sardegna;
- perseguire l’obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, il dialogo e l’integrazione fra culture, etnie, religioni e popoli e la valorizzazione delle diversità.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Consiglio Direttivo.
Le attività dell’ACSIT APS sono regolate dal presente statuto, dal CTS, dalle Legge Regionale 15 gennaio 1991, n.7 della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibile con il Codice del terzo settore; per quanto non previsto dalla normativa richiamata, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile e le relative norme di attuazione.
Per raggiungere i propri fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l’ACSIT APS, su decisione del Consiglio Direttivo e secondo le linee di intervento individuate dall’Assemblea, potrà, in proprio e/o in collaborazione:
- organizzare eventi e attività culturali, sociali, ricreative, momenti di incontro e partecipazione sociale;
- organizzare eventi di promozione economica, compresa la vendita di beni e servizi come attività secondarie e strumentali;
- curare attività editoriali, di informazione anche via web, nonché mostre, visite, presentazioni, spettacoli, viaggi ed escursioni turistiche;
- partecipare a bandi, concorsi, presentare progetti per finanziare le proprie attività;
- svolgere studi, ricerche, organizzare corsi di educazione, istruzione e formazione rivolti a tutte le fasce di età;
- gestire servizi per i propri soci, le loro famiglie o di terzi;
- creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio;
- ricercherà momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel contesto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale e di promozione dei beni comuni.
Tali attività saranno svolte ricercando la collaborazione della Regione Autonoma Sardegna, delle Amministrazioni e Istituzioni pubbliche della Sardegna e della Toscana, degli ETS, della Federazione Associazioni Sarde in Italia (FASI) e delle associazioni aventi le stesse finalità.
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
L’ACSIT APS è un organismo unitario ed autonomo, indipendente dal punto di
vista amministrativo, diretto dai seguenti organi di governo:
- Assemblea sociale
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo e Revisore legale dei conti, nel caso ricorrano i presupposti previsti agli articoli 30 e 31 del CTS e, in quanto compatibile, dell’art.19 della Legge Regionale della RAS 22 agosto 1990 n.40
- Collegio dei Garanti.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
Pur conservando la propria autonomia ed indipendenza amministrativa l’ACSIT APS agisce in stretta collaborazione ed unità d’intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla cui Federazione aderisce, conformandosi allo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.
ARTICOLO 4 – SOCI
Possono essere Soci di ACSIT APS tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.
I Soci si distinguono:
- Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione;
- Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che avendone fatta regolare domanda secondo la procedura definita dall’Associazione e siano stati accolti come tali; fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza, ma senza incidere sui diritti e doveri di tutti i soci, coloro per i quali l’ACSIT APS è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Regione Autonoma Sardegna sull’emigrazione con la Legge Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991, cioè in possesso dei requisiti previsti all’art.2 della stessa legge;
- Soci Benemeriti: sono i soci onorari. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare
in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società o nell’Associazione stessa.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l’eventuale possesso dei requisiti previsti all’art.2 della Legge Regionale 15 gennaio 1991 n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna cioè essere nati in Sardegna, nonché i discendenti anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo e i rispettivi coniugi.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglimento della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Socio ha diritto a ricevere una tessera sociali che attesti la sua adesione.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l’interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Garanti. In caso di disaccordo con la decisione assunta dal Collegio dei Garanti dell’ACSIT APS, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.
La permanenza del socio nell’Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l’ammissione, nonché all’osservanza delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno di organizzazione delle attività: in presenza di tali condizioni l’ammissione del socio è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, con le specifiche indicate nel successivo art.8;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dell’ordine del giorno delle assemblee, dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato rinnovo dell’adesione annuale.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione/radiazione per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.
Le sanzioni sono deliberate con voto segreto del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.
La relativa deliberazione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Garanti che delibererà in via definitiva confermando o riformando la sanzione. In caso di disaccordo, il socio può ulteriormente ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
- chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all’associato.
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
- All’atto della presentazione delle dimissioni il socio sarà tenuto a restituire la tessera e ad ottemperare comunque alle eventuali obbligazioni assunte.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
I soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi, sono considerati decaduti.
ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, in cui hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun socio ordinario ha un voto da esprimere e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea, su iniziativa del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione (non nella stessa giornata) e l’ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata al recapito indicato dal socio in sede di iscrizione annuale e riportato sul libro degli associati
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario per cassa, oppure del bilancio di esercizio e sociale, nonché del preventivo e della programmazione annuale e/o pluriennale di iniziative, attività e investimenti ed eventuali interventi straordinari e per stabilire l’importo delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. in tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e con all’ordine del giorno esclusivamente gli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revocai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell’Organo di controllo e Revisore legale, se ricorrono i presupposti di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI, secondo il regolamento stabilito.
Le votazioni per l’elezione dei componenti degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno degli eleggibili.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea delibera sugli argomenti all’ordine del giorno a maggioranza di voti, con votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei Soci presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libroverbale. In occasione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell’assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni. Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (ossia il più votato), convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l’attribuzione degli incarichi organizzativi previste dallo Statuto.
ARTICOLO 8– IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi esecutivi e curare la realizzazione delle attività associative sulla base della programmazione generale approvata dall’Assemblea;
– approva il Regolamento interno di organizzazione delle attività a norma del presente Statuto e i regolamenti che si rendessero necessari per la gestione delle attività dell’Associazione;
– predisporre il rendiconto finanziario di cassa, oppure il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste all’art. 13 del CTS al raggiungimento delle soglie previste, nonché del preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre tutti gli elementi utili alle deliberazioni dell’Assemblea;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stabilisce le quote associative da sottoporre all’ Assemblea dei Soci;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
– delibera su eventuali partecipazioni dell’Associazione, in forma stabile od occasionale, a istituzioni e organismi che abbiano gli stessi obiettivi.
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 e 15, eletti dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. Il numero dei membri da eleggere nel Consiglio Direttivo è stabilito dall’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.
Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate da eventuali enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Nei casi di conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, le votazioni normalmente sono palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta il respingimento della proposta.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la delibera da parte dall’organismo, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante.
Il Consigliere che, senza giustificazione, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
Il Consiglio Direttivo decade tutto quando, per qualsiasi motivo, decadesse la maggioranza dei componenti originari, senza poter essere sostituiti dai primi dei non eletti; in caso si verifichi tale evenienza, il Presidente uscente o – in sua assenza – un Vicepresidente, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nell’Associazione, convoca entro due mesi nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi e ogni qualvolta ritenuto necessario dallo stesso Presidente. In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente, il Consiglio può essere convocato da parte della maggioranza dei componenti del Direttivo stesso, indicando l’ordine del giorno. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza della metà più uno dei componenti, anche attraverso delega. Nelle votazioni, in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente. Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell’apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede il Consiglio in sua vece e dal consigliere che svolge le funzioni di verbalizzante. I verbali verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, al proprio interno, il Presidente, uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, il Responsabile della Segreteria Soci, l’Amministratore ed eventualmente il Tesoriere. Il Consiglio potrà individuare altri incarichi, temporanei o permanenti, anche a soggetti esterni, che si rendessero necessari per la funzionalità delle attività.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente ed eleggerne a maggioranza un altro, con mozione motivata.
Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato esecutivo, determinandone la composizione, con il compito di collaborare con il Presidente nella gestione delle iniziative precedentemente approvate dal Consiglio, di assicurare la gestione corrente della sede e l’istruttoria degli argomenti da sottoporre al Consiglio.
Le cariche sono svolte senza ricevere alcun compenso o indennità, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e negli altri organi dell’Associazione i Soci che percepiscano dall’Associazione compensi a carattere continuativo o che siano interessati alle attività del Circolo aventi finalità di lucro. Non possono essere eletti negli organi direttivi più di due parenti di primo e secondo grado.
I componenti dell’organo di garanzia e di controllo sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipano con diritto di intervento e eventuale voto consultivo.
ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio stesso a maggioranza dei presenti.
Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione, gestisce le iniziative programmate, sulla base delle direttive di tali organi e riferendo agli stessi in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, l’Amministratore e/o il Tesoriere.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi.
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti, che costituisce l’organo di garanzia, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. Sono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente di ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci e l’Associazione.
Nel caso il giudizio riguardasse parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Proboviro interessato non parteciperà all’esame e giudizio del caso.
Il ricorso al Collegio dei Garanti può essere attivato dal singolo socio a tutela dei propri diritti e contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.6.
Un parere consultivo del Collegio dei Garanti può essere chiesto dallo stesso Consiglio Direttivo prima di deliberare una sanzione disciplinare.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo richiedano.
Non può ricoprire la carica di Garante un parente di primo e di secondo grado dei membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea dei Soci al ricorrere dei presupposti previsti dagli articoli 30 o 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Associazione potrà decidere di dotarsi dell’organo di controllo anche se non ricorrano i presupposti previsti agli articoli 30 e 31 del CTS, ma i componenti dovranno comunque possedere i requisiti sopraindicati.
ARTICOLO12 – IL PATRIMONIO E RISORSE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge, nonché dell’eventuale rondo di riserva.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, in particolare della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n.7, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I proventi delle attività sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività ivi previste. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà riutilizzato nell’anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 13 – L’ESERCIZIO SOCIALE
L’associazione redige il rendiconto finanziario per cassa, oppure al superamento dei limiti indicati al 2° comma art.13 del CTS, il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro la data prevista dall’obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna e comunque entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il rendiconto finanziario per cassa dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
ARTICOLO 14 – LIBRI
L’associazione deve tenere i seguenti libri, anche in formato elettronico:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro giornale della contabilità (redatto anche in forma elettronica), tenuto a cura dell’Amministratore;
- Il libro dell’inventario, tenuto a cura dell’Amministratore.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa formale richiesta al Presidente.
ARTICOLO 15 – VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ARTICOLO 16 – LAVORATORI
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ARTICOLO 17 – MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea appositamente convocata, su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci. In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all’Assemblea.
ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 3/4 degli associati. L’Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45, comma 1, del CTS, se costituito, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente/i finalità analoghe a quelle dell’Associazione, previa deliberazione della Assemblea dell’Associazione.
ARTICOLO 19 – NORME E TRANSITORIE
Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS e del Dlgs. 460/1997. Il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
ARTICOLO 20 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e le relative norme di attuazione.